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Legge regionale 9 giugno 2014, n. 30

Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari di gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 61/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 18 giugno 2014

Art. 1
1. Dopo l’articolo 27 della legge regionale 22 novembre 2007, n.61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti), è inserito il seguente:
Art. 27 bis - Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio
1. Fino all’approvazione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti e ove indispensabile ai fini dell’espletamento delle procedure di gara per i primi affidamenti del servizio, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), possono aggiornare il piano straordinario di cui all’articolo 27, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali vigenti, secondo il procedimento di cui al presente articolo.
2. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani trasmettono la proposta di aggiornamento del piano straordinario:
a) alla Regione che, nel termine di cui al comma 3, può esprimere un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di aggiornamento con il piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2013, n. 106 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Adozione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), o successivamente approvato;
b) alle province interessate, che, nel termine di cui al comma 3:
1) nel caso in cui abbiano adottato il piano interprovinciale dei rifiuti, possono esprimere un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di aggiornamento con detto piano;
2) nel caso in cui non abbiano ancora adottato il piano interprovinciale dei rifiuti, possono formulare proposte o osservazioni.
3. La Regione e le province si esprimono entro dieci giorni dalla trasmissione della proposta di aggiornamento. Decorso tale termine, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani procedono all’approvazione dell’aggiornamento del piano, anche in assenza dei pareri della Regione o delle province.
4. L’aggiornamento del piano straordinario è trasmesso alla Giunta regionale, che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, nonché alle province interessate. L’aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.