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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 28

Nuova disciplina della società Logistica Toscana S.c.r.l.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera o), dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 ;


Considerato quanto segue:


1. L’intervento normativo in esame consegue alla scelta organizzativa della Regione di svolgere alcune attività strumentali ai propri fini istituzionali mediante società di capitali a totale partecipazione pubblica secondo il modello “in house providing”;


2. La legge regionale 28 novembre 2006, n. 59 (Condizioni e modalità per la partecipazione della Regione Toscana alla società Logistica Toscana – società consortile a responsabilità limitata) ha, a suo tempo, autorizzato la partecipazione della Regione Toscana alla società Logistica Toscana S.c.r.l.;


3. È opportuno non disperdere l'esperienza e le professionalità presenti nella società Logistica Toscana S.c.r.l. allineando la sua disciplina al modello “in house providing” con funzioni di assistenza e supporto tecnico a favore dei soci, per lo svolgimento di servizi strumentali alle attività istituzionali dei soci stessi volte alla promozione e attuazione delle politiche in materia di infrastrutture, trasporti e logistica;


4. Ritenuto necessario rispettare quanto previsto in materia di nomine dalla Sito esternolegge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Sito esternodecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati);


Approva la presente legge


Art. 1
- Gestione “in house providing” della società Logistica Toscana S.c.r.l.
1. La presente legge disciplina la gestione secondo il modello “in house providing” della società Logistica Toscana - società consortile a responsabilità limitata, per lo svolgimento di servizi strumentali alle attività istituzionali dei soci volte alla promozione e attuazione delle politiche in materia di infrastrutture, trasporti e logistica.
2. La società consortile “in house providing” a responsabilità limitata è partecipata dalla Regione Toscana, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da Unioncamere toscana.
3. Alla società possono aderire altri enti pubblici.
Art. 2
- Partecipazione alla società
1. Alla società partecipa la Regione, per una quota in ogni caso superiore al 50 per cento del capitale sociale.
2. Le partecipazioni al capitale sociale non sono cedibili a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, commi 2 e 3.
3. Ciascuna camera di commercio può cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione societaria ad Unioncamere Toscana o ad una o più camere di commercio.
Art. 3
- Oggetto sociale
1. La società opera prevalentemente a supporto dei soci nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di “in house providing”.
2. La società ha il seguente oggetto sociale:
a) promozione di iniziative funzionali al sostegno di progetti e strategie volte a garantire investimenti sulla rete logistico-trasportistica sul territorio regionale e di sviluppo territoriale;
b) promozione dello sviluppo e della realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale, individuate negli atti di programmazione regionale, nonché della loro eventuale gestione;
c) assistenza per la realizzazione di progetti nel settore della logistica, delle infrastrutture ad essa legate e del trasporto pubblico locale;
d) attività di studio ed analisi dei fabbisogni del sistema produttivo regionale e sviluppo di interventi sul settore della logistica e dei trasporti favorendo il collegamento tra domanda e offerta;
e) definizione di progetti strategie, azioni e attività per favorire nuove partnership logistico-produttive-commerciali, attrarre nuovi operatori logistici e accrescere la competitività delle imprese che operano nel settore.
3. Previa autorizzazione dei soci, la società può detenere partecipazioni societarie che siano funzionali rispetto all’oggetto sociale.
Art. 4
- Controllo analogo sulla società
1. La Regione e i soggetti partecipanti alla società esercitano il controllo preventivo sui seguenti atti di gestione della stessa:
a) piano delle attività;
b) bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio;
c) atti di gestione straordinaria;
d) operazioni di indebitamento;
e) atti relativi alla dotazione organica ed alle politiche di incentivazione del personale;
f) partecipazioni societarie;
g) ulteriori atti, ove richiesto dai soci.
2. Il controllo ha per oggetto la verifica della rispondenza degli atti agli indirizzi di cui all'articolo 6 e a quanto stabilito nel piano delle attività, nonché all’obiettivo del perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario ed ai vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di organizzazione per le società “in house providing”.
3. Il controllo si svolge secondo le modalità definite da apposita convenzione stipulata tra tutti i soci, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 4 e 5.
4. La Regione e i soggetti partecipanti alla società esprimono il proprio parere vincolante entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto soggetto a controllo.
5. L’atto è approvato dall’organo competente esclusivamente nel caso in cui sullo stesso sia stato espresso il parere favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. Il parere negativo comporta il rinvio dell'atto ai fini dell'adeguamento a quanto stabilito nel parere stesso.
6. La Regione e i soggetti partecipanti alla società in qualsiasi momento possono disporre verifiche e controlli presso la sede della società.
Art. 5
- Statuto
1. L’amministrazione ed il controllo sulla società sono disciplinati dallo statuto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente legge.
2. Le proposte di modifica dello statuto, elaborate congiuntamente dalla Regione e dagli altri soci, sono approvate dall’assemblea, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).
Art. 6
- Indirizzi alla società
1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, la Regione, d’intesa con gli altri partecipanti, detta indirizzi alla società per la redazione e gestione del piano delle attività e del bilancio preventivo economico dell’anno successivo, tenendo conto dell’importo massimo del contributo consortile annuo, che può essere assegnato alla società sulla base delle previsioni di bilancio dei soci.
Art. 7
- Piano delle attività e bilancio preventivo economico
1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il consiglio di amministrazione predispone il piano delle attività e il bilancio preventivo economico per l’anno successivo, secondo quanto previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), e li trasmette ai soci per l’espressione del parere di competenza di cui all’articolo 4.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l’assemblea approva il piano delle attività ed il bilancio preventivo economico.
Art. 8
- Relazione al Consiglio regionale
1. La Giunta regionale, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 15, comma 1, della l.r. 20/2008 , riferisce annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla società e sulle risultanze del bilancio di esercizio.
Art. 9
- Consiglio di amministrazione
1. La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione nominato dall’assemblea e composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e amministratore delegato, a cui spetta la rappresentanza legale della società.
2. La designazione del membro del consiglio di amministrazione con funzioni di presidente ed amministratore delegato è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.
3. La designazione dei due membri del consiglio di amministrazione, che non hanno funzioni di amministratore delegato, è effettuata:
a) dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 22 bis della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), tra i dipendenti della Regione Toscana;
b) congiuntamente dai soci diversi dalla Regione, scegliendolo tra i loro dipendenti.
4. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente del consiglio di amministrazione con funzioni di amministratore delegato è determinato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 20/2008 .
5. Il compenso dei due membri del consiglio di amministrazione, che non hanno funzioni di amministratore delegato, è soggetto all’applicazione dell’Sito esternoarticolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 .
Art. 10
- Revisore unico dei conti
1. Il revisore unico dei conti e il supplente sono nominati dall’assemblea fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. Il revisore unico dei conti è designato congiuntamente dai soci diversi dalla Regione, il supplente è designato dal Consiglio regionale.
3. Il revisore dei conti ed il supplente restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, è determinato dallo statuto ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 20/2008 .
Art. 11
- Disposizione transitoria
1. Entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, l’assemblea adegua lo statuto della società con le modalità di cui all’articolo 5.
2. Entro novanta giorni dalla data di adeguamento dello statuto, i soggetti partecipanti alla società provvedono alla stipula della convenzione per l’esercizio del controllo analogo nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 4.
3. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano le loro funzioni sino alla scadenza del mandato attribuito ai sensi della legge regionale 28 novembre 2006, n. 59 (Condizioni e modalità per la partecipazione della Regione Toscana alla società Logistica Toscana – società consortile a responsabilità limitata), salvo l'adeguamento del relativo compenso.
Art. 12
- Abrogazione
1. La legge regionale 28 novembre 2006, n. 59 (Condizioni e modalità per la partecipazione della Regione Toscana alla società Logistica Toscana – società consortile a responsabilità limitata) è abrogata.
Art. 13
- Norma finanziaria
1. Dall’articolo 6 non derivano oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente all’entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento del contributo consortile a carico della Regione Toscana di cui all’articolo 6 è stimato in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e risulta assicurato dagli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale a legislazione vigente.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 14
- Norma di rinvio
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alla normativa speciale in materia testo articolato.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.