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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 28

Nuova disciplina della società Logistica Toscana S.c.r.l.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 9
- Consiglio di amministrazione
1. La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione nominato dall’assemblea e composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e amministratore delegato, a cui spetta la rappresentanza legale della società.
2. La designazione del membro del consiglio di amministrazione con funzioni di presidente ed amministratore delegato è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.
3. La designazione dei due membri del consiglio di amministrazione, che non hanno funzioni di amministratore delegato, è effettuata:
a) dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 22 bis della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), tra i dipendenti della Regione Toscana;
b) congiuntamente dai soci diversi dalla Regione, scegliendolo tra i loro dipendenti.
4. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente del consiglio di amministrazione con funzioni di amministratore delegato è determinato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 20/2008 .
5. Il compenso dei due membri del consiglio di amministrazione, che non hanno funzioni di amministratore delegato, è soggetto all’applicazione dell’Sito esternoarticolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.