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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 28

Nuova disciplina della società Logistica Toscana S.c.r.l.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 7
- Piano delle attività e bilancio preventivo economico
1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il consiglio di amministrazione predispone il piano delle attività e il bilancio preventivo economico per l’anno successivo, secondo quanto previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), e li trasmette ai soci per l’espressione del parere di competenza di cui all’articolo 4.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l’assemblea approva il piano delle attività ed il bilancio preventivo economico.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.