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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 28

Nuova disciplina della società Logistica Toscana S.c.r.l.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 4
- Controllo analogo sulla società
1. La Regione e i soggetti partecipanti alla società esercitano il controllo preventivo sui seguenti atti di gestione della stessa:
a) piano delle attività;
b) bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio;
c) atti di gestione straordinaria;
d) operazioni di indebitamento;
e) atti relativi alla dotazione organica ed alle politiche di incentivazione del personale;
f) partecipazioni societarie;
g) ulteriori atti, ove richiesto dai soci.
2. Il controllo ha per oggetto la verifica della rispondenza degli atti agli indirizzi di cui all'articolo 6 e a quanto stabilito nel piano delle attività, nonché all’obiettivo del perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario ed ai vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di organizzazione per le società “in house providing”.
3. Il controllo si svolge secondo le modalità definite da apposita convenzione stipulata tra tutti i soci, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 4 e 5.
4. La Regione e i soggetti partecipanti alla società esprimono il proprio parere vincolante entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto soggetto a controllo.
5. L’atto è approvato dall’organo competente esclusivamente nel caso in cui sullo stesso sia stato espresso il parere favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. Il parere negativo comporta il rinvio dell'atto ai fini dell'adeguamento a quanto stabilito nel parere stesso.
6. La Regione e i soggetti partecipanti alla società in qualsiasi momento possono disporre verifiche e controlli presso la sede della società.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.