Menù di navigazione

Legge regionale 23 maggio 2014, n. 28

Nuova disciplina della società Logistica Toscana S.c.r.l.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 2
- Partecipazione alla società
1. Alla società partecipa la Regione, per una quota in ogni caso superiore al 50 per cento del capitale sociale.
2. Le partecipazioni al capitale sociale non sono cedibili a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, commi 2 e 3.
3. Ciascuna camera di commercio può cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione societaria ad Unioncamere Toscana o ad una o più camere di commercio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.