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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

CAPO IV
- Norme transitorie e finali
Art. 31
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono disciplinati:
a) le modalità per la costituzione dell'ente gestore, ivi comprese quelle finalizzate alla presentazione dell'istanza da parte della collettività ai sensi dell'articolo 21, comma 4;
b) le modalità e i termini per l’espletamento del controllo contabile ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b);
c) le modalità di indizione delle elezioni per la costituzione o il rinnovo del comitato di amministrazione di cui all'articolo 18;
d) i contenuti minimi del regolamento per la gestione degli usi civici e del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico, nonché i relativi procedimenti di approvazione;
e) le procedure di cui agli articoli 23, 24 e 25;
f) le modalità di pubblicità degli atti di accertamento dei territori di demanio collettivo civico, delle terre gravate da usi civici e degli utenti;
g) i criteri per la determinazione dell'indennizzo di cui all'articolo 12, comma 3, nonché per la determinazione del canone di cui all’articolo 11, comma 2;
h) le modalità specifiche per la liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
i) le modalità di esperimento delle procedure conciliative di cui all'articolo 26.
2. Al regolamento di attuazione è allegato lo statuto tipo del soggetto gestore.
Art. 32
- Disposizioni di prima applicazione
1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comitati delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico (ASBUC) già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, provvedono all'adozione del nuovo statuto dell'ente gestore e all'invio alla Regione ai fini della relativa approvazione e del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, alla predisposizione o all'adeguamento del regolamento per la gestione degli usi civici e del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico, ai fini della relativa approvazione da parte dell'assemblea e al successivo invio alla Regione per l'approvazione.
3. Il comune, in qualità di soggetto gestore ai sensi dell'articolo 21, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 31, predispone o adegua il nuovo statuto del soggetto gestore nonché il regolamento per la gestione degli usi civici e il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico e li invia alla Regione per l'approvazione.
4. A seguito dell'approvazione dello statuto del soggetto gestore, la Regione procede alla certificazione della consistenza del demanio collettivo civico e dei diritti d'uso civico sulla base di precedenti istruttorie, commissariali o regionali, non opposte ovvero rese definitive da sentenza.
5. Entro i dodici mesi successivi alla certificazione di cui al comma 4, il soggetto gestore procede agli adempimenti previsti all'articolo 30.
Art. 33
- Formazione
1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Regione promuove iniziative di formazione e aggiornamento nella materia degli usi civici anche rivolte al proprio personale, a quello dei comuni e delle unioni di comuni.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 34
- Clausola valutativa
1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 31, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione in cui sono evidenziati, in particolare:
a) lo stato di completamento delle disposizioni di prima applicazione di cui all’articolo 32 e le eventuali criticità riscontrate;
b) lo stato di realizzazione della banca dati degli usi civici di cui all’articolo 28;
c) le informazioni relative alle iniziative di aggiornamento in materia di usi civici rivolte ai comuni e alle unioni di comuni, realizzate e programmate dalla Regione ai sensi dell’articolo 33;
d) le richieste di mutamento di destinazione e di alienazione del demanio collettivo civico pervenute e quelle autorizzate.
2. Successivamente la relazione riporta, con cadenza annuale, le sole informazioni di cui al comma 1, lettera d).
Art. 35
- Rinvio
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano la Sito esternol. 1766 /1927 e il r.d. 332/1928.
Art. 36
- Abrogazioni
1. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 31, è abrogato il regolamento regionale 7 marzo 1992, n. 1 (Usi civici – Regolamento di attuazione della Sito esternolegge 17 aprile 1957, n. 278 – Costituzione dei comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali).
Art. 37
- Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 - 2016.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 e al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 - 2016 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per la sola competenza:
anno 2014
in diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00; in aumento UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti", per euro 50.000,00
anno 2015
in diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00; in aumento UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti", per euro 50.000,00
anno 2016
in diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00; in aumento UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti", per euro 50.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.