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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

CAPO III
- Riordino e sistemazione degli usi civici
Art. 24
- Liquidazione dei diritti d'uso civico
1. Il procedimento di liquidazione dei diritti d'uso civico è attivato dalla Regione su istanza del proprietario del fondo gravato, o del soggetto gestore, o d'ufficio. La liquidazione è definita, nel rispetto della procedura disciplinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, prioritariamente mediante scorporo di una porzione del fondo gravato, che entra a far parte dei beni del demanio collettivo civico, ovvero mediante pagamento di un canone affrancabile, con le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7 Sito esternodella l. 1766/1927 .
Art. 25
- Occupazione abusiva di beni del demanio collettivo civico
1. Le occupazioni abusive di cui all'Sito esternoarticolo 9 della l. 1766/1927 non sono oggetto di legittimazione.
2. La Giunta regionale dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente occupati e la restituzione alla collettività dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell’occupazione, con spese a carico dell’occupante, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 31.
Art. 26
- Conciliazione
1. La Regione favorisce la sollecita definizione dei procedimenti concernenti la liquidazione, lo scioglimento di promiscuità e ogni altra procedura finalizzata al riordino e alla sistemazione della materia di cui alla presente legge, promuovendo apposite procedure conciliative, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.
2. Ferma la natura extra giudiziale delle procedure conciliative di cui al comma 1, il loro esito è comunicato dal dirigente regionale competente al Commissario per gli usi civici davanti al quale sia pendente un procedimento inerente il medesimo oggetto.
Art. 27
- Accertamento demaniale
1. La Regione promuove il completamento dell’accertamento degli usi civici quale operazione necessaria e preliminare alla costituzione della banca dati.
2. La Regione affida le operazioni di accertamento a professionisti incaricati competenti in materia di usi civici, nei casi in cui non si rinvengano professionalità adeguate all’interno degli organici regionali.
Art. 28
- Banca dati degli usi civici
1. La Regione istituisce la banca dati georeferenziata contenente l'inventario regionale dei beni del demanio collettivo civico e dei terreni gravati da diritti d'uso civico tramite il Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana, di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) quale parte integrante del sistema informativo regionale (SIR), coerente con il basamento informativo regionale, conforme alle disposizioni e agli standard previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e nativamente integrata con il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
2. I dati ufficiali relativi alla perimetrazione georeferenziata dei beni del demanio collettivo civico sono conservati presso la base informativa geografica regionale di cui all'articolo 29 della l.r. 1/2005 .
Art. 29
- Poteri sostitutivi
1. La Regione ha facoltà di nominare un commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), nelle forme e con le modalità previste dalla stessa legge regionale, qualora il soggetto gestore:
a) non provveda, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, alla predisposizione o all'adozione dello statuto, del regolamento per la gestione degli usi civici, del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico ovvero alla predisposizione e approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
b) non provveda alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
c) incorra nel compimento di atti idonei a compromettere l'integrità e la consistenza dei beni del demanio collettivo civico, mettendone a rischio la conservazione.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 53/2001 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009 n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione").
Art. 30
- Trascrizione per l'imputazione dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti d'uso civico
1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale è certificata la consistenza del demanio collettivo civico e dei diritti d'uso civico costituisce titolo per la trascrizione della proprietà del demanio collettivo civico ovvero del diritto d'uso civico gravante su beni altrui, in favore della collettività comunale o frazionale rappresentata dal soggetto gestore.
2. A seguito del decreto di cui al comma 1, il soggetto gestore provvede a richiedere, all'Ufficio dei registri immobiliari presso la competente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2643 e seguenti del codice civile:
a) della titolarità della proprietà del demanio collettivo civico, da intestare a favore del soggetto gestore di riferimento per la collettività;
b) del diritto d'uso civico gravante su beni di terzi in favore della collettività.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.