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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

CAPO II
- Gestione dei beni del demanio collettivo civico
Art. 15
- Ente gestore ed organi
1. L'ente gestore amministra gli usi civici degli utenti residenti nel territorio frazionale o nell'intero territorio comunale ed ha personalità giuridica di diritto privato.
2. Gli organi dell’ente gestore sono:
a) l'assemblea degli utenti;
b) il comitato di amministrazione separata degli usi civici, di seguito denominato comitato di amministrazione;
c) il presidente del comitato di amministrazione.
Art. 16
- Statuto e personalità giuridica di diritto privato dell’ente gestore
1. La Giunta regionale approva lo statuto dell'ente gestore.
2. Ai fini dell’approvazione, il presidente del comitato di amministrazione trasmette alla Giunta regionale lo statuto adottato dall’assemblea degli utenti corredato dalla consistenza del patrimonio, dall’elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali e da ogni altra documentazione utile.
3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della l.r. 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private), successivamente all’approvazione dello statuto, l’ente gestore è iscritto d’ufficio nel registro delle persone giuridiche.
Art. 17
- Assemblea degli utenti
1. L'assemblea degli utenti è composta dalla collettività.
2. L’assemblea degli utenti adotta i seguenti atti:
a) lo statuto;
b) il regolamento per la gestione degli usi civici;
c) il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico;
d) il bilancio preventivo e consuntivo;
e) la proposta di mutamento di destinazione, di alienazione e di affidamento in gestione dei beni del demanio collettivo civico;
f) altri atti di straordinaria amministrazione;
g) la revoca dei componenti del comitato di amministrazione in caso di grave inosservanza di obblighi previsti dalla legge o dallo statuto;
h) la dichiarazione di decadenza dei componenti del comitato di amministrazione nei casi previsti dallo statuto.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea nonché i termini per l'adozione degli atti di cui al comma 2, sono stabiliti dallo statuto.
Art. 18
- Comitato di amministrazione e presidente
1. Il comitato di amministrazione è composto da cinque componenti, compreso il presidente, dura in carica cinque anni, ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31. Il presidente ha la rappresentanza legale del soggetto gestore.
2. Il comitato di amministrazione provvede:
a) alla gestione degli usi civici a beneficio della collettività;
b) all'adozione del proprio regolamento di funzionamento;
c) alla predisposizione dei seguenti atti:
1) statuto;
2) regolamento per la gestione degli usi civici;
3) piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico;
4) bilancio preventivo e consuntivo;
d) a inviare al consiglio comunale il bilancio e la relazione annuale sulle attività svolte per la gestione degli usi civici;
e) alla vigilanza sul corretto esercizio dei diritti da parte degli utenti.
Art. 19
- Pubblicità degli atti
1. Il soggetto gestore garantisce la conoscibilità degli atti adottati, assicurandone la pubblicità mediante affissione all'interno della sede, la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o in alternativa sul sito istituzionale del comune territorialmente competente.
Art. 20
- Accesso a contributi pubblici
1. Si applicano all’ente gestore le disposizioni che disciplinano l’erogazione di incentivi da parte della Regione e degli enti territoriali, anche a valere su fondi comunitari, a favore di enti pubblici.
Art. 21
- Competenze del comune quale soggetto gestore
1. Qualora gli usi civici spettino all’intera popolazione residente nel comune, le competenze di cui agli articoli 17 e 18 sono esercitate, in amministrazione separata, dal comune in funzione di soggetto gestore.
2. Il comune approva lo statuto dell'amministrazione separata, con il quale individua gli organi comunali competenti ad esercitare le funzioni degli organi del soggetto gestore, ferma restando la legale rappresentanza del sindaco.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai fini dell'amministrazione degli usi civici frazionali, nelle more della costituzione del soggetto gestore di cui all'articolo 15.
4. E' fatta salva la facoltà di costituire l'ente gestore di cui all'articolo 15 anche quando i beni del demanio collettivo civico sono di proprietà degli utenti residenti nell'intero territorio comunale o in comuni contermini. La costituzione è disposta dalla Regione su richiesta del comune o della collettività, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.
Art. 22
- Gestione degli usi civici
1. Il soggetto gestore disciplina, nel regolamento per la gestione degli usi civici, le modalità di esercizio individuale dei diritti, cui gli utenti sono tenuti ad attenersi.
2. Per i beni eccedenti il soddisfacimento dei bisogni degli utenti, il regolamento può prevedere forme di gestione diverse dall'esercizio individuale, che realizzino comunque un beneficio per la generalità degli utenti.
Art. 23
- Proventi e spese
1. E' fatto divieto di ripartire tra gli utenti i proventi introitati a qualsiasi titolo dal soggetto gestore.
2. In applicazione dell'Sito esternoarticolo 24 della l. 1766/1927 , le somme derivanti dalle alienazioni e dall'affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d'uso civico sono investite in titoli del debito pubblico intestati al soggetto gestore, con vincolo in favore della Regione Toscana. Tali somme, previa autorizzazione regionale, possono essere utilizzate per l'ampliamento e la valorizzazione del demanio collettivo civico, anche al fine di realizzare interventi in favore della collettività.
3. Gli introiti diversi da quelli di cui al comma 2, devono essere iscritti nel bilancio del soggetto gestore per essere utilizzati nella gestione ordinaria.
4. Il comune esercita diritto di rivalsa sul bilancio del soggetto gestore ai fini del recupero delle spese anticipate per le attività di verifica e di sistemazione dei territori del demanio collettivo civico, e di quelle per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
5. Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono disciplinate dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 31.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.