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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico, di seguito denominati usi civici, mediante il riordino e la sistemazione della materia, coniugando le esigenze delle collettività titolari dei diritti e dei beni con quelle legate allo sviluppo sostenibile del territorio.
2. La presente legge non si applica ai beni immobili originariamente civici che, a seguito di disposizioni legislative precostituzionali o preunitarie, hanno perso definitivamente e irreversibilmente l'antica destinazione civica e, acquisita natura privata, sono stati conferiti dai proprietari in comunione o in condominio.
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) demanio collettivo civico: l'insieme di beni immobili in proprietà collettiva fino dall'origine degli utenti, anche se formalmente accatastati in capo ai comuni, nonché quelli nel tempo pervenuti o acquisiti a qualsiasi titolo, destinati in perpetuo all'utilità della collettività;
b) diritti d'uso civico: diritti reali sui terreni di proprietà altrui, esercitati dagli utenti che hanno diritto di trarne particolari utilità;
c) terreni gravati da diritti d'uso civico: i terreni appartenenti a privati cittadini e a enti pubblici sui quali gli utenti esercitano i diritti d'uso civico;
d) utente: ogni soggetto residente, titolare degli usi civici riconducibili alla originaria frazione storica o al territorio comunale, con esclusione dei residenti nelle eventuali nuove frazioni, aventi origine diversa e natura autonoma dall'originaria;
e) collettività: l'insieme degli utenti;
f) soggetto gestore: l’ente gestore che amministra gli usi civici ai sensi dell'articolo 15, o il comune, nei casi di cui all'articolo 21;
g) istruttoria demaniale: accertamento dei territori di demanio collettivo civico, delle terre gravate da usi civici, dei diritti di uso civico e degli utenti che ne hanno diritto, sulla base di perizie di professionisti incaricati, competenti in materia di usi civici;
h) verifica demaniale: attività ricognitiva dello stato degli usi civici finalizzata alla complessiva sistemazione dei beni stessi;
i) liquidazione: procedimento volto allo scioglimento della situazione di comune godimento tra il soggetto proprietario e la collettività esercente i diritti d'uso civico;
l) reintegra: procedimento di restituzione alla collettività del godimento, in maniera piena ed esclusiva, del bene immobile facente parte del demanio collettivo civico occupato abusivamente.
Art. 3
- Competenze della Regione
1. Sono di competenza regionale:
a) l'istruttoria ed accertamento demaniale;
b) la certificazione della consistenza del demanio collettivo civico e dei diritti d'uso civico;
c) il riconoscimento della personalità giuridica privata dell'ente gestore, previa approvazione del relativo statuto;
d) l'indizione delle elezioni per la costituzione o il rinnovo del comitato di amministrazione, nonché la fissazione della data delle elezioni;
e) l'approvazione dei regolamenti e del piano di valorizzazione del patrimonio adottati dal soggetto gestore;
f) la vigilanza sulla gestione dei beni del demanio collettivo civico da parte del soggetto gestore e i poteri sostitutivi di cui all'articolo 29;
g) le verifiche demaniali;
h) la reintegra del demanio collettivo civico ai sensi dell'articolo 25;
i) le autorizzazioni inerenti il mutamento di destinazione dei beni del demanio collettivo civico, le alienazioni e le ipotesi di affidamento in gestione, di cui rispettivamente agli articoli 9, 10 e 11;
l) l'affrancazione dei canoni di natura enfiteutica, lo scioglimento di promiscuità e la liquidazione dei diritti d'uso civico su terreni di proprietà altrui, nonché la liquidazione dei diritti di cui all'articolo 12;
m) la dichiarazione di chiusura delle operazioni relative all'accertamento e alla sistemazione complessiva e definitiva degli usi civici e l'archiviazione dei relativi procedimenti;
n) la gestione delle procedure conciliative di cui all'articolo 26;
o) in conformità con la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) l'individuazione dei contenuti di specifici corsi di aggiornamento per professionisti in materia di usi civici per l'espletamento di compiti di istruttoria e di verifica demaniale favorendone altresì la realizzazione;
p) l'istituzione e aggiornamento della banca dati degli usi civici di cui all'articolo 28.
Art. 4
- Competenze del comune
1. Sono di competenza del comune:
a) la pubblicazione del manifesto di convocazione delle elezioni, la compilazione delle liste degli elettori aventi diritto, il ricevimento delle liste dei candidati, la notifica agli eletti e la comunicazione alla Regione del risultato dell'elezione, la convocazione degli eletti per l'elezione del presidente del comitato di amministrazione separata dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti di uso civico;
b) il controllo contabile, come disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 31, sul bilancio preventivo e consuntivo dell'ente gestore, ove costituito ai sensi dell'articolo 15;
c) la trasmissione alla Regione delle segnalazioni e delle informative finalizzate all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 29;
d) la pubblicazione all'albo pretorio degli atti riguardanti gli accertamenti demaniali e i conseguenti adempimenti procedurali;
e) l'esecuzione dei provvedimenti regionali di reintegra.
2. La competenza relativa ai controlli contabili di cui al comma 1, lettera b), può essere delegata dal comune all'unione dei comuni di cui fa parte.
Art. 5
- Demanio collettivo civico
1. Il demanio collettivo civico è imprescrittibile e non è soggetto ad usucapione, in conformità ai principi della legislazione statale.
2. Il demanio collettivo civico è inalienabile, salvo quanto previsto dall'articolo 10.
Art. 6
- Regolamento per la gestione degli usi civici
1. Il regolamento per la gestione degli usi civici disciplina l'esercizio dei diritti degli utenti, determinandone il contenuto, i limiti e l'eventuale corrispettivo, nonché le procedure per le richieste di utilizzo e le modalità di imposizione e riscossione dei canoni.
2. Il regolamento è redatto dal soggetto gestore in conformità alle disposizioni previste dal titolo II del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della Sito esternolegge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno) nonché al regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.
Art. 7
- Piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico
1. Il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico:
a) descrive la consistenza dei beni;
b) ne definisce la destinazione attuale e futura;
c) ne pianifica la gestione e la valorizzazione.
2. Il piano di valorizzazione è redatto dal soggetto gestore in conformità all’Sito esternoarticolo 12, comma 3, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924 n. 751 e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 che proroga i termini assegnati all’art. 2 del RDL 22 maggio 1924 n. 751); nonché al regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, previo svolgimento delle procedure di valutazione di coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico.
Art. 8
- Espropriazione per pubblica utilità
1. Il demanio collettivo civico non è soggetto a espropriazione per pubblica utilità; può essere oggetto di mutamento di destinazione ai sensi dell’articolo 9.
2. I terreni gravati da diritti d'uso civico possono essere oggetto di provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità, previo parere favorevole del dirigente regionale competente. Tale parere tiene conto della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità rispetto all'interesse collettivo ambientale soddisfatto dal bene del demanio collettivo civico.
3. I provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità sono adottati in conformità al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).
Art. 9
- Mutamento di destinazione del demanio collettivo civico
1. Il demanio collettivo civico non può essere sottratto alla destinazione agro silvo pastorale a favore della collettività, fatti salvi i casi in cui una utilizzazione diversa comporti un reale beneficio per la collettività, in conformità all’articolo 12 della la Sito esternol. 1766/1927 e all’articolo 41 del r.d. 332/18928.
2. Il mutamento di destinazione dei beni del demanio collettivo civico è disposto previa determinazione del reale beneficio per la collettività, accertato in coerenza con il piano di valorizzazione dei beni stessi.
3. Il mutamento di destinazione è autorizzato dal dirigente regionale competente previo parere della Giunta regionale:
a) su proposta del soggetto gestore, a favore degli utenti;
b) su istanza del soggetto competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.
4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), è assicurata la partecipazione al procedimento di mutamento di destinazione del soggetto gestore ai sensi Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ed è disposta la corresponsione di un canone, il cui importo è determinato nell'atto di autorizzazione.
5. Il decreto di autorizzazione al mutamento di destinazione contiene la clausola del ritorno dei beni del demanio collettivo civico, in quanto possibile, all’antica destinazione al cessare dello scopo per il quale l'autorizzazione è stata richiesta. Qualora non sia possibile restituire a tali beni l’antica destinazione, la Giunta regionale stabilisce la nuova destinazione dei beni medesimi ai sensi dell’articolo 41 del r.d. 332/1928.
Art. 10
- Alienazione del demanio collettivo civico
1. In applicazione dell'Sito esternoarticolo 12 della l. 1766/1927 l'alienazione dei beni del demanio collettivo civico è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta del soggetto gestore, in presenza delle seguenti condizioni:
a) dall'alienazione deriva un reale beneficio per la collettività;
b) il bene da alienare ha perso la funzionalità o la convenienza economica nella gestione del demanio collettivo civico;
c) il ricavato dell’alienazione è reinvestito per l'ampliamento e la valorizzazione della consistenza del demanio collettivo civico.
2. Ai fini del presente articolo è garantita la partecipazione della collettività interessata ai sensi dell’articolo 17.
3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale, con periodicità almeno annuale, le alienazioni che intende autorizzare.
Art. 11
- Affidamento in gestione del demanio collettivo civico
1. I beni del demanio collettivo civico possono essere affidati in gestione a soggetti diversi dal soggetto gestore nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) eccedenza dei beni rispetto al soddisfacimento dei bisogni degli utenti;
b) garanzia di una gestione economicamente più vantaggiosa dei beni;
c) priorità agli utenti nell’affidamento;
d) rispetto del regolamento per la gestione degli usi civici;
e) affidamento coerente con il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico.
2. L’affidatario è tenuto a corrispondere un canone annuo, il cui ammontare è commisurato al valore del bene e ai diritti esercitati su di esso dalla collettività.
3. La proposta di affidamento è approvata dall’assemblea degli utenti ovvero dall'organo di gestione individuato dal comune ai sensi dell'articolo 21 ed è autorizzata dal dirigente regionale competente.
Art. 12
- Beni del demanio collettivo civico ricompresi in aree protette
1. Fermo restando quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nei casi in cui il demanio collettivo civico ricada all'interno di un parco, riserva o area naturale protetta, l'esercizio dei diritti della collettività può essere temporaneamente ed eccezionalmente ridotto o compresso, qualora sia incompatibile con le esigenze di tutela dell'area di cui si tratti.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dall'ente gestore del parco, riserva o area naturale, con atto motivato, previo parere della Giunta regionale.
3. Nei casi di cui al comma 1, l'ente gestore del parco, riserva o area naturale, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 15, comma 2, della l. 394/1991 , corrisponde al soggetto gestore dei beni del demanio collettivo civico un indennizzo commisurato alla riduzione o compressione dei diritti della collettività, determinato sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.
4. Ai sensi dell'Sito esternoarticolo 11, comma 5, della l. 394/1991 , il dirigente regionale competente provvede, secondo i criteri e le procedure stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, alla liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico, ancorché originati da precedenti operazioni di liquidazione.
Art. 13
- Beni del demanio collettivo civico e pianificazione comunale
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio di cui al capo III del titolo I della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), non possono contenere previsioni in contrasto con la presenza dei beni del demanio collettivo civico.
Art 14
- Assegnazione a categoria
1. I beni del demanio collettivo civico sono assegnati alla categoria di cui alla lettera a) dell’Sito esternoarticolo 11, della l. 1766/1927 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.