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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 5
- Demanio collettivo civico
1. Il demanio collettivo civico è imprescrittibile e non è soggetto ad usucapione, in conformità ai principi della legislazione statale.
2. Il demanio collettivo civico è inalienabile, salvo quanto previsto dall'articolo 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.