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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 4
- Competenze del comune
1. Sono di competenza del comune:
a) la pubblicazione del manifesto di convocazione delle elezioni, la compilazione delle liste degli elettori aventi diritto, il ricevimento delle liste dei candidati, la notifica agli eletti e la comunicazione alla Regione del risultato dell'elezione, la convocazione degli eletti per l'elezione del presidente del comitato di amministrazione separata dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti di uso civico;
b) il controllo contabile, come disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 31, sul bilancio preventivo e consuntivo dell'ente gestore, ove costituito ai sensi dell'articolo 15;
c) la trasmissione alla Regione delle segnalazioni e delle informative finalizzate all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 29;
d) la pubblicazione all'albo pretorio degli atti riguardanti gli accertamenti demaniali e i conseguenti adempimenti procedurali;
e) l'esecuzione dei provvedimenti regionali di reintegra.
2. La competenza relativa ai controlli contabili di cui al comma 1, lettera b), può essere delegata dal comune all'unione dei comuni di cui fa parte.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.