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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 34
- Clausola valutativa
1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 31, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione in cui sono evidenziati, in particolare:
a) lo stato di completamento delle disposizioni di prima applicazione di cui all’articolo 32 e le eventuali criticità riscontrate;
b) lo stato di realizzazione della banca dati degli usi civici di cui all’articolo 28;
c) le informazioni relative alle iniziative di aggiornamento in materia di usi civici rivolte ai comuni e alle unioni di comuni, realizzate e programmate dalla Regione ai sensi dell’articolo 33;
d) le richieste di mutamento di destinazione e di alienazione del demanio collettivo civico pervenute e quelle autorizzate.
2. Successivamente la relazione riporta, con cadenza annuale, le sole informazioni di cui al comma 1, lettera d).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.