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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 32
- Disposizioni di prima applicazione
1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comitati delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico (ASBUC) già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, provvedono all'adozione del nuovo statuto dell'ente gestore e all'invio alla Regione ai fini della relativa approvazione e del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, alla predisposizione o all'adeguamento del regolamento per la gestione degli usi civici e del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico, ai fini della relativa approvazione da parte dell'assemblea e al successivo invio alla Regione per l'approvazione.
3. Il comune, in qualità di soggetto gestore ai sensi dell'articolo 21, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 31, predispone o adegua il nuovo statuto del soggetto gestore nonché il regolamento per la gestione degli usi civici e il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico e li invia alla Regione per l'approvazione.
4. A seguito dell'approvazione dello statuto del soggetto gestore, la Regione procede alla certificazione della consistenza del demanio collettivo civico e dei diritti d'uso civico sulla base di precedenti istruttorie, commissariali o regionali, non opposte ovvero rese definitive da sentenza.
5. Entro i dodici mesi successivi alla certificazione di cui al comma 4, il soggetto gestore procede agli adempimenti previsti all'articolo 30.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.