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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 31
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono disciplinati:
a) le modalità per la costituzione dell'ente gestore, ivi comprese quelle finalizzate alla presentazione dell'istanza da parte della collettività ai sensi dell'articolo 21, comma 4;
b) le modalità e i termini per l’espletamento del controllo contabile ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b);
c) le modalità di indizione delle elezioni per la costituzione o il rinnovo del comitato di amministrazione di cui all'articolo 18;
d) i contenuti minimi del regolamento per la gestione degli usi civici e del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico, nonché i relativi procedimenti di approvazione;
e) le procedure di cui agli articoli 23, 24 e 25;
f) le modalità di pubblicità degli atti di accertamento dei territori di demanio collettivo civico, delle terre gravate da usi civici e degli utenti;
g) i criteri per la determinazione dell'indennizzo di cui all'articolo 12, comma 3, nonché per la determinazione del canone di cui all’articolo 11, comma 2;
h) le modalità specifiche per la liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
i) le modalità di esperimento delle procedure conciliative di cui all'articolo 26.
2. Al regolamento di attuazione è allegato lo statuto tipo del soggetto gestore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.