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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 30
- Trascrizione per l'imputazione dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti d'uso civico
1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale è certificata la consistenza del demanio collettivo civico e dei diritti d'uso civico costituisce titolo per la trascrizione della proprietà del demanio collettivo civico ovvero del diritto d'uso civico gravante su beni altrui, in favore della collettività comunale o frazionale rappresentata dal soggetto gestore.
2. A seguito del decreto di cui al comma 1, il soggetto gestore provvede a richiedere, all'Ufficio dei registri immobiliari presso la competente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2643 e seguenti del codice civile:
a) della titolarità della proprietà del demanio collettivo civico, da intestare a favore del soggetto gestore di riferimento per la collettività;
b) del diritto d'uso civico gravante su beni di terzi in favore della collettività.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.