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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 26
- Conciliazione
1. La Regione favorisce la sollecita definizione dei procedimenti concernenti la liquidazione, lo scioglimento di promiscuità e ogni altra procedura finalizzata al riordino e alla sistemazione della materia di cui alla presente legge, promuovendo apposite procedure conciliative, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.
2. Ferma la natura extra giudiziale delle procedure conciliative di cui al comma 1, il loro esito è comunicato dal dirigente regionale competente al Commissario per gli usi civici davanti al quale sia pendente un procedimento inerente il medesimo oggetto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.