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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 24
- Liquidazione dei diritti d'uso civico
1. Il procedimento di liquidazione dei diritti d'uso civico è attivato dalla Regione su istanza del proprietario del fondo gravato, o del soggetto gestore, o d'ufficio. La liquidazione è definita, nel rispetto della procedura disciplinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31, prioritariamente mediante scorporo di una porzione del fondo gravato, che entra a far parte dei beni del demanio collettivo civico, ovvero mediante pagamento di un canone affrancabile, con le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7 Sito esternodella l. 1766/1927 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.