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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 21
- Competenze del comune quale soggetto gestore
1. Qualora gli usi civici spettino all’intera popolazione residente nel comune, le competenze di cui agli articoli 17 e 18 sono esercitate, in amministrazione separata, dal comune in funzione di soggetto gestore.
2. Il comune approva lo statuto dell'amministrazione separata, con il quale individua gli organi comunali competenti ad esercitare le funzioni degli organi del soggetto gestore, ferma restando la legale rappresentanza del sindaco.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai fini dell'amministrazione degli usi civici frazionali, nelle more della costituzione del soggetto gestore di cui all'articolo 15.
4. E' fatta salva la facoltà di costituire l'ente gestore di cui all'articolo 15 anche quando i beni del demanio collettivo civico sono di proprietà degli utenti residenti nell'intero territorio comunale o in comuni contermini. La costituzione è disposta dalla Regione su richiesta del comune o della collettività, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.