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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 18
- Comitato di amministrazione e presidente
1. Il comitato di amministrazione è composto da cinque componenti, compreso il presidente, dura in carica cinque anni, ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 31. Il presidente ha la rappresentanza legale del soggetto gestore.
2. Il comitato di amministrazione provvede:
a) alla gestione degli usi civici a beneficio della collettività;
b) all'adozione del proprio regolamento di funzionamento;
c) alla predisposizione dei seguenti atti:
1) statuto;
2) regolamento per la gestione degli usi civici;
3) piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico;
4) bilancio preventivo e consuntivo;
d) a inviare al consiglio comunale il bilancio e la relazione annuale sulle attività svolte per la gestione degli usi civici;
e) alla vigilanza sul corretto esercizio dei diritti da parte degli utenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.