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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)

Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014

Art. 11
- Affidamento in gestione del demanio collettivo civico
1. I beni del demanio collettivo civico possono essere affidati in gestione a soggetti diversi dal soggetto gestore nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) eccedenza dei beni rispetto al soddisfacimento dei bisogni degli utenti;
b) garanzia di una gestione economicamente più vantaggiosa dei beni;
c) priorità agli utenti nell’affidamento;
d) rispetto del regolamento per la gestione degli usi civici;
e) affidamento coerente con il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico.
2. L’affidatario è tenuto a corrispondere un canone annuo, il cui ammontare è commisurato al valore del bene e ai diritti esercitati su di esso dalla collettività.
3. La proposta di affidamento è approvata dall’assemblea degli utenti ovvero dall'organo di gestione individuato dal comune ai sensi dell'articolo 21 ed è autorizzata dal dirigente regionale competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.