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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 26

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005 , alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 27 maggio 2014

Art. 4
- Modifiche all'articolo 13 della l.r. 40/2005
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale vigente, elabora un protocollo d'intesa con le università per regolamentare il loro apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e contestualmente l'apporto di quest'ultimo alle attività didattiche, nel rispetto delle finalità istituzionali proprie delle università e del servizio sanitario regionale; a tal fine, è costituito il comitato per l'intesa formato dal Presidente della Giunta regionale e dai rettori delle università. Il protocollo d’intesa opera per il periodo di validità del piano sanitario e sociale integrato regionale.
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
2 bis. Al fine di promuovere fra le aziende ospedaliero-universitarie una programmazione strategica coordinata, nell’ambito del protocollo di cui al comma 2, sono definite, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e delle rispettive priorità aziendali, le linee fondamentali delle attività di formazione, di assistenza clinica e di ricerca.
”.
3. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 40/2005 le parole: “
dei protocolli d'intesa
”: sono sostituite dalle seguenti: “
del protocollo d'intesa
”.
4. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 40/2005 le parole: “
dei protocolli di intesa
” sono sostituite dalle seguenti: “
del protocollo di intesa
”.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
4 bis. La commissione di cui al comma 4, svolge attività di monitoraggio in merito all'attuazione del protocollo di intesa ed elabora una relazione annuale che trasmette al direttore generale della direzione regionale competente per materia, all'assessore regionale competente per materia, alla commissione consiliare competente per materia e ai rettori delle università.
”.
6. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 40/2005 le parole: “
I protocolli d'intesa
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il protocollo di intesa
” e le parole: “
indirizzano e vincolano
” sono sostituite dalle seguenti: “
indirizza e vincola
”.
7. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 40/2005 le parole: “
corsi di formazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
corsi di studio
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per effetto dell’abrogazione del comma 1 ter, dell’articolo 101, della l.r. 40/2005 i cui contenuti sono trasposti all’articolo 101.1 (Acquisto beni e servizi), comma 5 della l.r. 40/2005 , continua ad avere effetto il d.p.g.r. 21 gennaio 2014, n. 3/R .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.