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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 26

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005 , alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 27 maggio 2014

Art. 36
- Modifiche all’articolo 15 della l.r. 51/2009
1. Il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
5. La Regione svolge le funzioni di verifica sulle attestazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie con le modalità definite in apposito atto del dirigente regionale competente per materia, avvalendosi degli operatori del dipartimento della prevenzione e delle aree tecniche di una azienda unità sanitaria locale diversa da quella soggetta a verifica e, se ritenuto necessario in relazione agli accertamenti da porre in essere, anche di professionisti di altre strutture organizzative, anche essi in servizio presso un’azienda sanitaria diversa da quella soggetta a verifica.
”.
2. Il comma 5 bis dell’articolo 15 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
5 bis. La Regione, con periodicità biennale, svolge funzioni di verifica sul possesso dei requisiti di tutti i servizi trasfusionali, con le modalità definite con atto del dirigente regionale competente per materia ed avvalendosi degli operatori di cui al comma 5 e di un valutatore per il
sistema trasfusionale inserito nell’elenco nazionale istituito con d.m. salute 26 maggio 2011.
”.
3. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 15 della l.r.51/2009 è aggiunto il seguente:
5 ter. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina la corresponsione dei rimborsi spese spettanti agli operatori e ai professionisti di cui ai commi 5 e 5 bis, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione.
”.

Note del Redattore:

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Per effetto dell’abrogazione del comma 1 ter, dell’articolo 101, della l.r. 40/2005 i cui contenuti sono trasposti all’articolo 101.1 (Acquisto beni e servizi), comma 5 della l.r. 40/2005 , continua ad avere effetto il d.p.g.r. 21 gennaio 2014, n. 3/R .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.