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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 26

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005 , alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 27 maggio 2014

Art. 32
- Inserimento dell'articolo 142 quinquies nella l.r. 40/2005
Dopo l'articolo 142 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 142 quinquies - Disposizioni transitorie in materia di ESTAV
1. Dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 l'ESTAV dell'Area vasta nord-ovest, l’ESTAV dell'Area vasta centro e l’ESTAV dell'area vasta sud-est proseguono la gestione dell'attività già intrapresa ed avviano quelle previste dal programma annuale di attività dell’ESTAR.
2. Gli atti non previsti nel programma annuale di attività sono adottati solo se autorizzati dall’ESTAR. L'atto si intende autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione all'ESTAR, il direttore generale dello stesso non si esprime negativamente.
3. I consigli direttivi degli ESTAV sono sciolti con effetto dal 1° ottobre 2014.
4. Dal 1° ottobre 2014 i direttori generali degli ESTAV o, in caso di loro vacanza, i direttori amministrativi o i commissari nominati ai sensi dell’articolo 39, comma 9, svolgono le funzioni di commissario straordinario. Le funzioni di commissario straordinario cessano alla data di soppressione degli ESTAV.
5. Ai commissari degli ESTAV nominati ai sensi dell’articolo 39, comma 9, non si applica la previsione di cui al comma 9 bis, lettera c), del medesimo articolo.
6. Il direttore generale, nel caso in cui assuma le funzioni di commissario straordinario, sostituisce il direttore amministrativo e ne esercita le funzioni.
7. Il commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.
8. L'atto di ricognizione è certificato dal collegio sindacale di ogni ESTAV entro il 31 dicembre 2014.
9. Gli ESTAV sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015.
10. L'ESTAR subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti agli ESTAV in corso alla medesima data.
11. Ai fini della gestione unitaria del servizio di cassa dell’ESTAR, l’ESTAV dell’Area vasta centro avvia, all’entrata in vigore della legge regionale 19 maggio 2014, n. 26 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005 , alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012 ), le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, con il supporto dell’ESTAV dell’Area vasta nord-ovest e dell’ESTAV dell’Area vasta sud-est.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per effetto dell’abrogazione del comma 1 ter, dell’articolo 101, della l.r. 40/2005 i cui contenuti sono trasposti all’articolo 101.1 (Acquisto beni e servizi), comma 5 della l.r. 40/2005 , continua ad avere effetto il d.p.g.r. 21 gennaio 2014, n. 3/R .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.