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Legge regionale 23 maggio 2014, n. 26

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005 , alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 27 maggio 2014

Art. 13
- Sostituzione dell'articolo 100 della l.r. 40/2005
1. L'articolo 100 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 100 - Istituzione e natura giuridica
1. E' istituito, a decorrere dal 1° ottobre 2014, l’ESTAR per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie, degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute.
2. L’ESTAR è ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione attua le proprie strategie di intervento nel servizio sanitario regionale per le funzioni previste dall’articolo 101, comma 1.
3. L’organizzazione dell’ESTAR prevede:
a) un dipartimento di supporto tecnico-amministrativo per la gestione interna dell’ente;
b) dipartimenti di livello regionale per la gestione delle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1;
c) sezioni territoriali di area vasta, cui afferiscono le articolazioni territoriali dei diversi dipartimenti di livello regionale.
4. A ciascun dipartimento di livello regionale di cui al comma 3, lettera b), è preposto un direttore che assicura l’attuazione del programma di attività per la funzione per la quale gli è attribuita la direzione.
5. A ciascuna sezione territoriale di area vasta di cui al comma 3, lettera c), è preposto un referente del direttore generale, individuato fra i dirigenti dell’ente, che garantisce il coordinamento organizzativo delle funzioni gestite dall’ente nel territorio e rappresenta la direzione aziendale nel contesto di riferimento, assicurando l'interfaccia con il coordinamento di area vasta, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale.
”.

Note del Redattore:

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Per effetto dell’abrogazione del comma 1 ter, dell’articolo 101, della l.r. 40/2005 i cui contenuti sono trasposti all’articolo 101.1 (Acquisto beni e servizi), comma 5 della l.r. 40/2005 , continua ad avere effetto il d.p.g.r. 21 gennaio 2014, n. 3/R .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.