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Legge regionale 8 maggio 2014, n. 24

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 14 maggio 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio Regionale


Visto l’articolo 45 e l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera p), dello Statuto;


Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sul contributo delle cooperative al superamento della crisi;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 73/2005 necessita di un aggiornamento volto a recepire i mutamenti repentini avvenuti nel contesto economico regionale. La cooperazione, spesso considerata come un fenomeno marginale, ha dimostrato di rappresentare un modello d’impresa moderno e in grado di dare un importante contributo all’economia reale, al rafforzamento dei legami sociali e al pieno sviluppo della persona umana: il ruolo che le cooperative stanno svolgendo nella crisi sta rendendo ancor più manifesto tale contributo, qualificandone le potenzialità in termini di alternativa efficiente, equa e praticabile;


2. Il processo di liberalizzazione tracciato dal Sito esternodecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 24 marzo 2012, n. 27 , interesserà anche il settore dei servizi di pubblica utilità in cui il soggetto pubblico, tuttora presente, in maniera rilevante, nelle aziende speciali, dovrà progressivamente lasciare spazio all’intervento del privato; molte delle comunità, a causa dei sempre più stringenti vincoli di sostenibilità economica, si troveranno in difficoltà nel mantenere l’erogazione dei servizi di pubblica utilità, e potrebbero trovare una risposta ai loro bisogni attraverso forme di cooperazione con il coinvolgimento degli utenti, singoli o associati, nella gestione di tali servizi;


3. Al fine di mantenere vive comunità locali a rischio di spopolamento, con particolare riferimento ai territori montani e marginali, è opportuno riconoscere la funzione sociale della cooperazione di comunità che può porre in essere tutte le attività che rispondono ai bisogni della stessa comunità locale, quali, in particolare, quelle che interessano il paesaggio e l’ambiente;


4. Al fine di fornire un’alternativa a tutti i lavoratori di aziende in crisi che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro e per contrastare gli effetti del perdurare della crisi economica, è fondamentale prevedere misure di sostegno a operazioni di acquisto di una società da parte dei dipendenti costituiti in cooperativa, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);


5. Al fine di rispondere in modo adeguato ai bisogni abitativi di tutte le persone, soprattutto dei giovani, e quindi di garantire il fondamentale diritto alla casa che appartiene a ciascuno, è opportuno sostenere progetti di edilizia sociale, anche in forma cooperativa, compresi quelli per il recupero di aree già destinate ad edilizia residenziale;


6. Al fine di promuovere una maggiore competitività del tessuto imprenditoriale cooperativo toscano, è necessario favorire e sostenere percorsi di patrimonializzazione, integrazione e aggregazione tra imprese che possano aumentarne la produttività e l’efficienza, con particolare riferimento alle reti e fusioni e nelle diverse filiere cooperative;


7. Al fine di costruire una riforma del sistema di welfare che non metta in discussione il diritto alla salute come uno dei principi fondamentali della Costituzione, e di non accrescere ulteriori disuguaglianze, è importante promuovere il ruolo svolto dalla cooperazione anche attraverso la valorizzazione dell’offerta integrata dei servizi di welfare facente capo alla rete dei rapporti mutualistici, includendola tra gli attori principali della riorganizzazione regionale e sostenendone il lavoro; può rientrarvi a pieno titolo la promozione dell’integrazione fra cooperative sociali di tipo A di cui alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale), tra cooperative di medici di medicina generale, di medicina specialistica, operatori sanitari, laboratori di analisi nonché società di mutuo soccorso operanti nella prestazione di assistenza sanitaria integrativa;


8. La disposizione di cui all’articolo 10 della l.r. 73/2005 risulta superata alla luce dell’approvazione del Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e se ne rende pertanto necessaria l’abrogazione;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.