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Legge regionale 8 maggio 2014, n. 24

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 14 maggio 2014

Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 73/2005
1. L’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), è sostituito dal seguente:
Art. 1 - Principi generali e finalità
1. La Regione, nello spirito dei principi fissati dall’Sito esternoarticolo 45 della Costituzione e dall’articolo 4 dello Statuto regionale, riconosce il ruolo economico, sociale e culturale dell’impresa cooperativa, non solo quale parte integrante del sistema imprenditoriale toscano, ma anche quale soggetto economico caratterizzato da democrazia interna, con un forte radicamento sul territorio e una naturale propensione alla responsabilità sociale d’impresa, in grado di contribuire all’evoluzione del modello socio-economico regionale.
2. A tal fine la Regione:
a) promuove la diffusione della cultura cooperativa d’impresa, quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria partecipata, nonché quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico a tutela dell’occupazione, sia giovanile, sia femminile;
b) valorizza, in tutte le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, democrazia interna partecipata e assenza di fini di speculazione nell’attività svolta;
c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale;
d) valorizza le forme mutualistiche per la riforma del welfare toscano, quali strumenti di politica attiva secondo i principi di sussidiarietà orizzontale.
3. Il sistema cooperativo esplica il proprio ruolo anche nello svolgere attività tese:
a) all’acquisto di servizi alle migliori condizioni di offerta;
b) alla produzione o alla gestione dei servizi finalizzati al diretto utilizzo degli stessi da parte dei
soggetti produttori o gestori, anche organizzati in forma di società cooperativa, pura o prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;
c) alla partecipazione degli utenti alla gestione di società private, pubbliche o miste, affidatarie dei servizi, anche attraverso la partecipazione al capitale di tali società o la sottoscrizione di appositi strumenti finanziari partecipativi dotati di diritti amministrativi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.