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Legge regionale 6 maggio 2014, n. 23

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 maggio 2014





PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 3, comma 4 e 72 dello Statuto


Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 6, comma 3, della l.r. 46/2013 non consente di rimborsare le spese sostenute dai componenti dell’Autorità per gli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell’Autorità stessa, esponendo i medesimi a costi superiori rispetto all’emolumento percepito. Si rende necessario pertanto provvedere a garantire che l’espletamento di un incarico prestigioso ed impegnativo non sia oneroso per il soggetto chiamato a svolgerlo. La norma viene dunque modificata garantendo la copertura anche delle spese attinenti agli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell’Autorità al fine di consentire lo svolgimento delle attività;


Approva la presente legge

Art. 1
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è sostituito dal seguente:
3. Ai componenti dell’Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’attività prevista dalla legge. Per gli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell’Autorità, ai componenti della stessa spetta, oltre al rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali, un rimborso spese di trasporto che, in analogia a quanto previsto per i consiglieri regionali dall’articolo 6 bis, comma 4, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è determinato moltiplicando per euro 0,40 a chilometro il doppio della distanza tra il luogo di residenza o domicilio e la sede dell’Autorità. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale più breve. Il rimborso è corrisposto per un massimo di venti sedute annue. A tali fini l’Autorità definisce, all'inizio di ogni esercizio, finanziario l’ammontare delle spese che prevede di effettuare nel corso dell'esercizio medesimo. Il rendiconto delle spese effettuate è presentato in allegato al rapporto annuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).
”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.