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Legge regionale 6 maggio 2014, n. 23

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 maggio 2014





PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 3, comma 4 e 72 dello Statuto


Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 6, comma 3, della l.r. 46/2013 non consente di rimborsare le spese sostenute dai componenti dell’Autorità per gli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell’Autorità stessa, esponendo i medesimi a costi superiori rispetto all’emolumento percepito. Si rende necessario pertanto provvedere a garantire che l’espletamento di un incarico prestigioso ed impegnativo non sia oneroso per il soggetto chiamato a svolgerlo. La norma viene dunque modificata garantendo la copertura anche delle spese attinenti agli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell’Autorità al fine di consentire lo svolgimento delle attività;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.