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Legge regionale 15 aprile 2014, n. 21

Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 24 aprile 2014





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 61 dello Statuto;


Considerato quanto segue:


1. La Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS) svolge un'importante funzione di attuazione statutaria, garantendo la rappresentanza nelle istituzioni delle soggettività del sociale e del volontariato;


2. La legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali), nonostante le criticità di prima attuazione siano già state superate con l'intervento di cui alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011), ha evidenziato la necessità di alcune modifiche, con particolare riguardo al rinnovo quinquennale della COPAS;


3. Appare opportuno quindi semplificare la composizione della COPAS, sopprimendo le rappresentanze delle categorie di associazioni e soggetti che non siano riconducibili ad un albo od altro strumento analogo, riducendo nel contempo il numero complessivo dei membri;


4. Con riferimento, in particolare, al numero di membri, preso atto delle difficoltà di raggiungimento del quorum strutturale, si ritiene che un numero variabile fra un minimo ed un massimo, stabilito discrezionalmente all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale, meglio corrisponda alle esigenze di un organismo come la COPAS;


5. Sempre in riferimento al funzionamento, è opportuno che i meccanismi di nomina e sostituzione dei componenti della COPAS siano regolati mediante il rinvio alla disciplina generale della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


6. Con riguardo alle funzioni della COPAS, l'intervento legislativo si configura anche come occasione per espanderne le competenze, fino a ricomprendere l'espressione di un parere obbligatorio sulle proposte di legge che siano istitutive o modificative degli atti della programmazione regionale;


7. Sono confermate le disposizioni della l.r. 20/2007 rispetto alle quali non sono emerse difficoltà di funzionamento della Conferenza, riproponendole nella nuova disciplina, integralmente sostitutiva della precedente;


Approva la presente legge

Art. 1
- Istituzione
1. E' istituita presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale, la Conferenza permanente delle autonomie sociali, di seguito denominata Conferenza.
2. La Conferenza è organismo espressivo della sussidiarietà sociale nella Regione.
Art. 2
- Composizione e durata
1. La Conferenza è composta da un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a sedici, scelti tra le seguenti categorie di soggetti:
a) fino a cinque tra i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e culturale;
b) fino a cinque tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato;
c) fino a due componenti designati dal comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008 n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);
d) fino a due tra i rappresentanti delle cooperative sociali;
e) fino a due tra i rappresentanti delle associazioni dei disabili.
2. Il numero dei componenti della Conferenza è determinato dal Consiglio regionale al momento della nomina e rimane invariato per tutta la durata in carica della Conferenza.
3. La Conferenza può deliberare di far partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, fino ad un massimo di tre esperti altamente qualificati nelle materie di interesse della Conferenza stessa.
4. La Conferenza dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha nominata.
Art. 3
- Nomina dei componenti
1. L'avviso per la presentazione delle proposte di candidature delle rappresentanze di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), è pubblicato, all'inizio di ogni legislatura, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Possono presentare proposte di candidature tutte le associazioni, le cooperative e gli altri organismi iscritti negli albi di cui, rispettivamente:
a) all’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati");
b ) all’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle istituzioni di volontariato);
c) all’articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).
3. Per la rappresentanza delle associazioni dei disabili di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), il Presidente del Consiglio regionale invita le associazioni maggiormente rappresentative, individuate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 101, 102, 105 e 108 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"), a designare i propri rappresentanti.
4. I componenti della Conferenza sono nominati dal Consiglio regionale. La Conferenza può essere comunque costituita quando siano stati designati almeno nove membri.
5. Uno stesso organismo non può avere più di un rappresentante all'interno della Conferenza.
Art. 4
- Organizzazione e funzionamento
1. La Conferenza si riunisce in almeno tre sessioni annuali.
2. La prima seduta della Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Nella prima seduta, la Conferenza provvede ad eleggere il Presidente e due Vicepresidenti scelti tra i suoi membri. L'elezione avviene a maggioranza dei componenti nominati.
4. Il Presidente ed i Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza.
5. Su proposta del Presidente, la Conferenza adotta, a maggioranza dei componenti nominati, un regolamento interno che disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute e le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento interno è trasmessa all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Conferenza e Consiglio regionale.
Art. 5
- Validità delle sedute e delle deliberazioni
1. La Conferenza si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Gli atti proposti sono approvati col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
2. Si intende che abbiano partecipato al voto i componenti che hanno espresso voto favorevole o contrario o che si sono astenuti.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Conferenza allega alle proprie deliberazioni eventuali relazioni di minoranza redatte a cura del componente o dei componenti della Conferenza dissenzienti.
Art. 6
- Funzioni
1. La Conferenza:
a) presenta al Consiglio regionale proposte ai fini della formazione degli atti di programmazione, nelle materie di sua competenza, anche mediante l'approvazione di specifici documenti;
b) produce, autonomamente e su richiesta del Consiglio regionale, studi e ricerche nelle materie di competenza, in particolare ai fini della relazione di cui alla lettera e);
c) esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione economica, sociale e territoriale, generale e settoriale, di competenza del Consiglio regionale;
d) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge istitutive o modificative di atti della programmazione regionale;
e) svolge verifiche sugli esiti delle politiche regionali. con specifico riferimento al loro impatto sulla vita sociale e sul ruolo dei soggetti sociali in Toscana, definendo a tal fine un programma d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sulla verifica degli esiti delle politiche regionali;
f) organizza annualmente, in collaborazione con il Consiglio regionale, la conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana, illustrando in quella sede la relazione sullo stato delle autonomie sociali in Toscana; la conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana è organizzata in modo da assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti espressivi delle autonomie sociali toscane.
2. La Conferenza organizza i propri lavori sulla base di un programma annuale di attività, approvato ai sensi del regolamento interno e comunicato all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Art. 7
- Procedure
1. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure per la presentazione e l'esame delle proposte, degli studi e ricerche e delle relazioni di cui all'articolo 6 , comma 1, lettere a), b), e), ed f), e per l'espressione dei pareri obbligatori di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e) e d).
Art. 8
- Autonomia operativa e strumenti di supporto
1. Il Consiglio regionale garantisce alla Conferenza l'autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, definisce, nell'ambito della propria dotazione organica e di bilancio, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla Conferenza stessa.
2. La Conferenza si avvale, per i propri studi e ricerche, dei dati e delle documentazioni prodotti da osservatori, consulte, consigli o altri organismi comunque denominati, istituiti dalle leggi regionali; a tal fine la Conferenza può promuovere sessioni o gruppi di lavoro congiunti con tali organismi.
3. La Conferenza, per la propria attività di ricerca e studio, può avvalersi, mediante le risorse finanziarie assegnate, della collaborazione delle università che hanno sede in Toscana, dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e dell'Agenzia regionale di Sanità (ARS).
Art. 9
- Rimborso spese
1. Ai componenti della Conferenza spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.
2. A favore dei componenti disabili, il rimborso delle spese si estende all'uso del mezzo proprio.
Art. 10
- Incompatibilità
1. I componenti della Conferenza sono soggetti, oltre alle incompatibilità previste dall'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), alle seguenti incompatibilità:
a) membro dei consigli e delle giunte regionale, provinciali e comunali;
b) componente di organi esecutivi di partiti e di movimenti politici, a livello nazionale, regionale e provinciale;
c) dipendente della Regione.
Art. 11
- Dimissioni, decadenza e sostituzione dei componenti
1. Le dimissioni dei componenti della Conferenza sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e, per conoscenza, al Presidente della Conferenza.
2. Il componente della Conferenza che non partecipa, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente della Conferenza, a quattro sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute superiore alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare, è dichiarato decaduto dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza della Conferenza.
3. Qualora si debba procedere alla sostituzione di un componente della Conferenza per dimissioni, decadenza o altra causa, il Consiglio regionale provvede alla nomina sulla base di altra proposta di candidatura della stessa associazione, cooperativa o organismo il cui rappresentante deve essere sostituito.
4. In mancanza di una proposta di candidatura della stessa associazione, cooperativa o organismo, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 5/2008 , anche in deroga all'articolo 2, comma 1.
Art. 12
- Norma finale
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la l.r. 5/2008 .
Art. 13
- Norma transitoria
1. Il capo IX del regolamento interno del Consiglio regionale 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), è adeguato alle previsioni della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dalla X legislatura.
Art. 14
- Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, decorrenti dall'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale sul capitolo/articolo 34/01 “Rimborso spese componenti COPAS”.
Art. 15
- Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);
b) legge regionale 27 luglio 2007, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 “Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali”);
c) articoli 79, 80, 81, 82 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.