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Legge regionale 15 aprile 2014, n. 21

Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 24 aprile 2014





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 61 dello Statuto;


Considerato quanto segue:


1. La Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS) svolge un'importante funzione di attuazione statutaria, garantendo la rappresentanza nelle istituzioni delle soggettività del sociale e del volontariato;


2. La legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali), nonostante le criticità di prima attuazione siano già state superate con l'intervento di cui alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011), ha evidenziato la necessità di alcune modifiche, con particolare riguardo al rinnovo quinquennale della COPAS;


3. Appare opportuno quindi semplificare la composizione della COPAS, sopprimendo le rappresentanze delle categorie di associazioni e soggetti che non siano riconducibili ad un albo od altro strumento analogo, riducendo nel contempo il numero complessivo dei membri;


4. Con riferimento, in particolare, al numero di membri, preso atto delle difficoltà di raggiungimento del quorum strutturale, si ritiene che un numero variabile fra un minimo ed un massimo, stabilito discrezionalmente all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale, meglio corrisponda alle esigenze di un organismo come la COPAS;


5. Sempre in riferimento al funzionamento, è opportuno che i meccanismi di nomina e sostituzione dei componenti della COPAS siano regolati mediante il rinvio alla disciplina generale della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


6. Con riguardo alle funzioni della COPAS, l'intervento legislativo si configura anche come occasione per espanderne le competenze, fino a ricomprendere l'espressione di un parere obbligatorio sulle proposte di legge che siano istitutive o modificative degli atti della programmazione regionale;


7. Sono confermate le disposizioni della l.r. 20/2007 rispetto alle quali non sono emerse difficoltà di funzionamento della Conferenza, riproponendole nella nuova disciplina, integralmente sostitutiva della precedente;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.