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Legge regionale 15 aprile 2014, n. 21

Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 24 aprile 2014

Art. 8
- Autonomia operativa e strumenti di supporto
1. Il Consiglio regionale garantisce alla Conferenza l'autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, definisce, nell'ambito della propria dotazione organica e di bilancio, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla Conferenza stessa.
2. La Conferenza si avvale, per i propri studi e ricerche, dei dati e delle documentazioni prodotti da osservatori, consulte, consigli o altri organismi comunque denominati, istituiti dalle leggi regionali; a tal fine la Conferenza può promuovere sessioni o gruppi di lavoro congiunti con tali organismi.
3. La Conferenza, per la propria attività di ricerca e studio, può avvalersi, mediante le risorse finanziarie assegnate, della collaborazione delle università che hanno sede in Toscana, dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e dell'Agenzia regionale di Sanità (ARS).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.