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Legge regionale 15 aprile 2014, n. 21

Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 24 aprile 2014

Art. 3
- Nomina dei componenti
1. L'avviso per la presentazione delle proposte di candidature delle rappresentanze di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), è pubblicato, all'inizio di ogni legislatura, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Possono presentare proposte di candidature tutte le associazioni, le cooperative e gli altri organismi iscritti negli albi di cui, rispettivamente:
a) all’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati");
b ) all’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle istituzioni di volontariato);
c) all’articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).
3. Per la rappresentanza delle associazioni dei disabili di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), il Presidente del Consiglio regionale invita le associazioni maggiormente rappresentative, individuate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 101, 102, 105 e 108 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"), a designare i propri rappresentanti.
4. I componenti della Conferenza sono nominati dal Consiglio regionale. La Conferenza può essere comunque costituita quando siano stati designati almeno nove membri.
5. Uno stesso organismo non può avere più di un rappresentante all'interno della Conferenza.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.