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Legge regionale 15 aprile 2014, n. 21

Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 24 aprile 2014

Art. 11
- Dimissioni, decadenza e sostituzione dei componenti
1. Le dimissioni dei componenti della Conferenza sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e, per conoscenza, al Presidente della Conferenza.
2. Il componente della Conferenza che non partecipa, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente della Conferenza, a quattro sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute superiore alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare, è dichiarato decaduto dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza della Conferenza.
3. Qualora si debba procedere alla sostituzione di un componente della Conferenza per dimissioni, decadenza o altra causa, il Consiglio regionale provvede alla nomina sulla base di altra proposta di candidatura della stessa associazione, cooperativa o organismo il cui rappresentante deve essere sostituito.
4. In mancanza di una proposta di candidatura della stessa associazione, cooperativa o organismo, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 5/2008 , anche in deroga all'articolo 2, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.