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Legge regionale 11 aprile 2014, n. 20

Disposizioni sul frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 16 aprile 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 19 marzo 2014;


Considerato quanto segue:


1. La riduzione della produzione di beni, conseguenza del protrarsi della crisi economica e della contrazione della domanda, determina, tra l’altro, la necessità da parte delle imprese di ridefinire i relativi spazi di produzione, non di rado molto ampi;


2. Il frazionamento degli edifici a destinazione industriale e artigianale può rappresentare un’utile misura per fronteggiare l’attuale situazione di crisi economica in quanto può consentire l’inserimento di ulteriori realtà produttive nelle nuove unità immobiliari;


3. Al fine di consentire una rapida attivazione delle disposizioni previste dalla presente legge risulta necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.