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Legge regionale 11 aprile 2014, n. 20

Disposizioni sul frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 16 aprile 2014

Art. 1
1. Dopo l'articolo 81 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è inserito il seguente:
Art. 81 bis - Frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale
1. E’ consentito il frazionamento in unità immobiliari di edifici a destinazione industriale e artigianale, senza necessità di variare gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio comunali che non lo prevedono o non lo consentono, a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d’uso e che l’intervento non comporti aumento di superficie utile lorda o di volume.
2. Il frazionamento di cui al comma 1, è subordinato:
a) alla presentazione al comune da parte dell’imprenditore interessato di un piano industriale che dimostri la necessità dell’intervento ai fini del mantenimento dell’attività produttiva e della salvaguardia dell’occupazione;
b) all’approvazione del piano da parte del comune.
3. Il comune approva il piano industriale a seguito della verifica delle condizioni di cui al comma 1, e della valutazione positiva circa la rispondenza del piano alle finalità di cui al comma 2, lettera a), e della compatibilità dell’attività da insediare con quella già esistente, fermo restando il rispetto delle normative ambientali di riferimento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.