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Legge regionale 3 aprile 2014, n. 18

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione e attività nel settore dello spettacolo in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione e attività nel settore dello spettacolo in Toscana”);


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 10/2008 durante la sua attuazione, ha mostrato alcuni elementi di criticità, evidenziati, fra l’altro, dalla relativa nota informativa sull’attuazione delle politiche regionali n. 22 dell’aprile 2012 predisposta dal Settore Analisi della normazione del Consiglio regionale. Questi necessitano di essere superate con una revisione normativa, poiché è intenzione della Regione proseguire nell’opera di valorizzazione, ai fini turistici e culturali, dei territori interessati;


2. La prima criticità riguarda il procedimento di riconoscimento delle strade, in quanto l’aggregazione del 51 per cento degli operatori economici e degli enti locali dei territori interessati, richiesta per integrare almeno due delle condizioni cui è attualmente subordinata la presentazione dell’istanza di riconoscimento delle strade, si è rivelata di difficile realizzazione;


3 La seconda criticità è stata riscontrata nella rigidità dei criteri per la ripartizione degli stanziamenti, prevista secondo priorità decrescente. In conseguenza di tale previsione, i comitati di gestione già costituiti che, nel corso degli anni, hanno realizzato gli interventi considerati dalla l.r. 10/2008 e dal relativo bando di attuazione come prioritari, non hanno potuto completare le proprie azioni integrate poiché sugli interventi previsti per esse non erano stanziate risorse sufficienti;


4. Ai fini del monitoraggio degli effetti delle modifiche che si apportano alla l.r. 10/2008 , si è ritenuto opportuno intervenire sul contenuto della attuale clausola valutativa, integrandola con elementi più puntuali.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.