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Legge regionale 3 aprile 2014, n. 18

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione e attività nel settore dello spettacolo in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014

Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 10/2008
1. L’articolo 10 della l.r. 10/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Clausola valutativa
1. Entro il 28 febbraio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sull’attuazione della legge in cui sono indicati in particolare:
a) l’elenco delle strade istituite e la composizione dei relativi comitati di gestione;
b) le risorse stanziate ed impegnate distinte per tipologia di intervento;
c) le attività realizzate dai comitati di gestione;
d) gli eventuali casi di revoca dei contributi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.