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Legge regionale 28 marzo 2014, n. 15

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 28 marzo 2014





PREAMBOLO




Il Consiglio regionale



Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);


Vista la risoluzione 26 marzo 2013, n. 180, collegata alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009 n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”);


Considerato quanto segue:


1. In attuazione della risoluzione 180/2013 è in corso di ultimazione la nuova disciplina regionale in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo, che sarà sottoposta, a breve, all'esame del Consiglio regionale;


2. Conseguentemente, si ritiene opportuno prorogare al 31 maggio 2014 il termine entro il quale presentare la denuncia di esistenza, la domanda di regolarizzazione o la domanda di autorizzazione in sanatoria di cui alla l.r. 64/2009 , prevedendo l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), le parole: “il 31 marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 maggio 2014”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.