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Legge regionale 18 marzo 2014, n. 14

Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 26 marzo 2014

Art. 4
- Accordo sostitutivo del provvedimento di concessione al Comune di Barberino di Mugello e per la gestione dell’invaso di Bilancino
1. Contestualmente all’acquisizione al demanio regionale da parte della Regione dei beni di cui all’articolo 1, la Regione procede alla stipula di un accordo sostitutivo del provvedimento di concessione con il Comune di Barberino di Mugello, l’Autorità idrica toscana (AIT), il soggetto gestore del servizio idrico integrato (1)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 38. V. B.U. 16 aprile 2014, n. 17, parte prima, Avviso di Rettifica.

e la Provincia di Firenze.
2. Fermi restando gli obblighi del soggetto titolare della concessione di derivazione delle acque e la disponibilità dell’invaso a fini idropotabili, l’accordo di cui al comma 1:
a) sostituisce, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il provvedimento di concessione dell’invaso di Bilancino al Comune di Barberino di Mugello, per l’esercizio delle attività di valorizzazione turistico ambientale che non contrastino con la destinazione dello stesso a fini idropotabili;
b) disciplina gli obblighi concernenti la gestione dell’invaso di Bilancino di competenza del Comune di Barberino di Mugello, nonché quelli di competenza del gestore del servizio idrico integrato titolare delle concessioni di derivazione delle acque, assicurandone il coordinamento.
3. L’accordo prevede in particolare:
a) la rinuncia da parte del Comune di Barberino di Mugello al diritto d’uso di cui all’articolo 2 bis della l.r. 12/1993 ;
b) la concessione al Comune di Barberino di Mugello dell’invaso di Bilancino, con lo stesso termine temporale della concessione di derivazione delle acque ad uso idropotabile;
c) che l’utilizzo dell’invaso di Bilancino non determini pregiudizio alla funzione di approvvigionamento idropotabile dell’invaso stesso, di laminazione delle piene e di miglioramento della qualità delle acque del fiume Arno;
d) il canone annuo di tipo ricognitorio dovuto dal Comune di Barberino di Mugello alla Regione;
e) la possibilità di attribuzione in gestione a terzi, da parte del Comune di Barberino di Mugello, delle attività funzionali al raggiungimento delle finalità di valorizzazione turistico ambientale dell’invaso da attuarsi nel rispetto della disciplina del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico per gli aspetti relativi al governo del territorio;
f) gli obblighi del Comune di Barberino di Mugello relativi all’invaso di Bilancino, ulteriori rispetto a quelli del gestore del servizio idrico integrato titolare della concessione di derivazione delle acque;
g) l’obbligo del Comune di Barberino di Mugello di utilizzare per la valorizzazione turistico ambientale dell’invaso di Bilancino i proventi derivanti dalla gestione di cui alla lettera e), ulteriori rispetto a quelli destinati all’adempimento degli obblighi di cui alla lettera f);
g bis) l’obbligo della Regione di concorrere alle spese di investimento per il mantenimento in efficienza delle strutture dell’invaso e delle aree adiacenti allo stesso, per un importo annuo di euro 100.000,00; (3)

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 12.

4. Prima della stipula dell’accordo, la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sui contenuti dello stesso;
5. Il Comune di Barberino di Mugello relaziona annualmente alla Regione sulle attività poste in essere e sull’utilizzazione delle risorse introitate.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.