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Legge regionale 18 marzo 2014, n. 14

Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 26 marzo 2014

Art. 2
- Procedimento di acquisizione della proprietà dell’invaso di Bilancino
1. Successivamente all’acquisizione degli atti con cui tutti i comuni proprietari cedono, secondo il rispettivo ordinamento, la propria quota di proprietà alla Regione, è redatto il relativo verbale di consegna.
2. In base al verbale di cui al comma 1, il dirigente della struttura regionale competente provvede ad emanare il decreto di acquisizione dei beni di cui all’articolo 1, da trascrivere presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.