Legge regionale 18 marzo 2014, n. 14
Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 26 marzo 2014
Art. 1
- Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà alla Regione
1. La Regione è autorizzata all’acquisizione al demanio regionale dei beni già trasferiti ai comuni ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 2, della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino - gestione commissariale), a seguito della cessione a titolo gratuito da parte di tutti i comuni proprietari.
Note del Redattore:
Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 38. V. B.U. 16 aprile 2014, n. 17, parte prima, Avviso di Rettifica .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.