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Legge regionale 28 febbraio 2014, n. 10

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 28 febbraio 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 . n. 3 "Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");


Considerato quanto segue:


1. In fase di prima attuazione della l.r. 65/2013 , sono emerse difficoltà interpretative ed applicative a fronte delle quali si rende necessario prorogare, in via d'urgenza stante la prossimità della scadenza, il termine del 28 febbraio 2014, previsto dall'articolo 2, comma 1, della medesima legge, al 28 maggio 2014; ciò anche al fine di valutare l'opportunità di un riordino complessivo della disciplina dei manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fìsso all'interno della proposta di legge sul governo del territorio, attualmente all’esame del Consiglio regionale;


Approva la presente legge;


Art. 1
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), le parole: "
28 febbraio 2014
", sono sostituite dalle seguenti: "
28 maggio 2014
”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.