Legge regionale 28 febbraio 2014, n. 10
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 28 febbraio 2014
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.