Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 9
Disposizioni in materia dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2014
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 ;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);
Considerato quanto segue:
1. E' opportuno, nel rispetto del principio di leale collaborazione, adeguarsi ai rilievi che il Governo ha formulato avverso la l.r. 46/2013 con il ricorso alla Corte Costituzionale 92/2013 e prevedere, in conformità all'articolo 6 del d.l. 78/2010 , convertito dalla l. 122/2010 , che i componenti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione percepiscano un gettone di trenta euro per ogni seduta collegiale a cui partecipano;
2. E' opportuno riportare alla competenza unitaria del Consiglio regionale la designazione di tutti i componenti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.