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Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 9

Disposizioni in materia dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2014

Art. 3
- Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 46/2013
1. L'articolo 6 della legge regionale 46/2013 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
Sede, strutture e indennità dell'Autorità
1.
Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano, previa intesa, la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità.
2. I c
omponenti dell'Autorità ricevono un gettone di presenza di euro 30,00 lordi per ogni seduta collegiale. Il gettone viene erogato anche per le sedute che si svolgono in videoconferenza.
3. A
i componenti dell’Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.