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Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 9

Disposizioni in materia dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2014

Art. 1
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), le parole: “
di cui due designati dal Consiglio regionale e uno dal Presidente della Giunta regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
designati dal Consiglio regionale”
.
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente:
“4. L'Autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite videoconferenza. Il regolamento disciplina altresì il funzionamento e l'organizzazione dei lavori, nonché la comunicazione di questi ultimi al Garante regionale della comunicazione di cui all'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed agli altri soggetti interessati.”.
3. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente:
“5. Nei processi partecipativi inerenti a questioni di governo del territorio, il Garante regionale della comunicazione di cui all’articolo 19 della l.r. 1/2005 ha diritto di partecipare alle sedute dell'Autorità ed esprime parere sugli atti adottati da quest'ultima ai sensi degli articoli 11 e 18.”.
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 46/2013 è aggiunto il seguente:
“5 bis. In sede di prima applicazione del comma 2, come modificato dalla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 9 (Disposizioni in materia dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”), per la designazione del terzo componente, il Consiglio regionale può attingere alle candidature presentate a seguito di avviso già pubblicato ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per le nomine di sua competenza.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.