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Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 7

Disposizioni per la celebrazione del 70° anniversario della Liberazione della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio Regionale


Visti gli articoli 9 , 11 e 117, comma quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera r), dello Statuto;


Considerato quanto segue:


1. Nel biennio 2014 – 2015 ricorreranno, rispettivamente, i 70° anniversari della Liberazione della Toscana e della fine della dittatura nazifascista sul nostro territorio;


2. Fin dalla sua nascita la Regione Toscana ha messo in atto un articolato complesso di politiche in materia di salvaguardia del patrimonio storico-ideale della Resistenza e dell’antifascismo, ancorché di conservazione della memoria dello sterminio del popolo ebraico, delle deportazioni militari e politiche e delle stragi perpetrate dalle truppe nazifasciste sul nostro territorio a partire dal 1943;


3. Ancora oggi permane l’esigenza di mantenere la memoria degli eventi che portarono alla liberazione della Toscana dal nazifascismo e alla nascita della democrazia;


4. Per mantenere tale memoria è opportuno predisporre un ampio programma celebrativo incentrato su convegni di studio, conferenze, attività didattica per le scuole e per le università, mostre, pubblicazioni e quant’altro possa contribuire a tal fine;


Approva la presente legge


Art. 1
- Finalità e oggetto
1. La Regione riconosce la dimensione storica dell’antifascismo, della Resistenza, della guerra di liberazione e della Shoah e ripudia ogni forma di revisionismo storico e negazionismo volti alla relativizzazione, banalizzazione e negazione degli eventi correlati al percorso di affrancamento dalla dittatura e dall’occupazione nazifascista ed alla nascita della democrazia.
2. La Regione, nell’ambito delle finalità di salvaguardia, valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale, storico e documentario dell’antifascismo e della Resistenza, valori fondanti dell’odierno ordinamento costituzionale, celebra la ricorrenza del 70° anniversario della Liberazione della Toscana e predispone un programma integrato di iniziative celebrative anche in accordo con enti locali e soggetti privati.
Art. 2
- Programma delle celebrazioni
1. La Giunta regionale con deliberazione approva il programma delle celebrazioni, avente lo scopo:
a) di predisporre azioni finalizzate alla raccolta, al recupero, alla conservazione ed alla fruizione di materiale documentario e archivistico e di testimonianze afferenti fatti e protagonisti delle vicende oggetto della presente legge;
b) di promuovere manifestazioni celebrative, convegni di studio, conferenze, pubblicazioni, mostre, iniziative storico-culturali e visite ai luoghi dove sono avvenuti eccidi o fatti d’arme più significativi;
c) di promuovere e sostenere iniziative finalizzate a diffondere alle giovani generazioni i valori ispiratori che sottesero al sacrificio di quanti offrirono la vita per la riconquista della libertà;
d) di realizzare attività didattica e progetti per le scuole, di ogni ordine e grado, e per le università, volti a valorizzare e divulgare la conoscenza e la memoria degli eventi che portarono alla liberazione della Toscana dal nazifascismo e alla nascita della democrazia, con il coinvolgimento del Parlamento degli Studenti e dei rappresentanti degli studenti del Senato accademico delle Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena.
2. Il programma delle celebrazioni si compone di due parti:
a) iniziative realizzate direttamente dalla Regione in relazione alla ricorrenza del 70° anniversario della Liberazione della Toscana;
b) iniziative proposte da enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici o privati.
3. Per le annualità 2014 e 2015 le attività per le quali gli articoli 2 e 4 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli), prevedono contributi regionali, sono inserite nell’ambito del programma delle celebrazioni di cui al comma 1.
Art. 3
- Istituzione del Comitato per le celebrazioni
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e per la migliore preparazione e organizzazione di un programma generale degli eventi legati a tale ricorrenza, istituisce un Comitato per le celebrazioni, di seguito denominato “Comitato”, presso la Giunta regionale.
Art. 4
- Composizione del Comitato
1. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
b) il Presidente del Consiglio regionale, o suo delegato, ed un consigliere regionale nominato dal Presidente del Consiglio regionale in modo che siano rappresentate maggioranza e opposizione;
c) un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
d) le città e le province Medaglie d’oro al valor militare per la guerra di Liberazione della Toscana;
e) il direttore dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
f) tre esperti in materia individuati dalle Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena;
g) un rappresentante dell’Istituto storico della resistenza in Toscana;
h) tre rappresentanti individuati dalle associazioni combattentistiche, partigiane, degli internati, deportati, mutilati ed invalidi di guerra.
2. I componenti del comitato di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h) sono nominati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
3. Il Comitato entra nelle sue funzioni una volta nominati i tre quinti dei componenti.
4. Il Comitato definisce le proprie modalità di funzionamento.
5. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito.
6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 5
- Funzioni del Comitato
1. Il Comitato svolge funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale sulle proposte presentate da enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici o privati, per il loro inserimento nel programma delle celebrazioni di cui all’articolo 2.
2. Il Comitato svolge altresì funzioni di comunicazione e informazione delle iniziative celebrative mediante specifiche pubblicazioni, tramite la stampa periodica e l’aggiornamento delle pagine di “Storia e memorie del novecento” presenti sul sito ufficiale della Regione Toscana.
Art. 6
- Criteri e procedure per la concessione e l’erogazione dei contributi
1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, approva le modalità di finanziamento delle iniziative promosse dagli enti locali, singoli o associati, e da altri soggetti pubblici o privati, sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
a) progetti attinenti ai luoghi e agli eventi più significativi della Resistenza;
b) progetti che coinvolgono le scuole di ogni ordine e grado.
2. La Giunta regionale provvede altresì alla determinazione delle modalità di presentazione della rendicontazione afferente le iniziative svolte dai soggetti beneficiari di cui al comma 1.
Art. 7
- Norma finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’anno 2014 e di euro 50.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 116 “Interventi per la salvaguardia dei valori dell'antifascismo e della resistenza - Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 – 2016.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.