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Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 7

Disposizioni per la celebrazione del 70° anniversario della Liberazione della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2014

Art. 4
- Composizione del Comitato
1. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
b) il Presidente del Consiglio regionale, o suo delegato, ed un consigliere regionale nominato dal Presidente del Consiglio regionale in modo che siano rappresentate maggioranza e opposizione;
c) un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
d) le città e le province Medaglie d’oro al valor militare per la guerra di Liberazione della Toscana;
e) il direttore dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
f) tre esperti in materia individuati dalle Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena;
g) un rappresentante dell’Istituto storico della resistenza in Toscana;
h) tre rappresentanti individuati dalle associazioni combattentistiche, partigiane, degli internati, deportati, mutilati ed invalidi di guerra.
2. I componenti del comitato di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h) sono nominati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
3. Il Comitato entra nelle sue funzioni una volta nominati i tre quinti dei componenti.
4. Il Comitato definisce le proprie modalità di funzionamento.
5. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito.
6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.