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Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 7

Disposizioni per la celebrazione del 70° anniversario della Liberazione della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2014

Art. 2
- Programma delle celebrazioni
1. La Giunta regionale con deliberazione approva il programma delle celebrazioni, avente lo scopo:
a) di predisporre azioni finalizzate alla raccolta, al recupero, alla conservazione ed alla fruizione di materiale documentario e archivistico e di testimonianze afferenti fatti e protagonisti delle vicende oggetto della presente legge;
b) di promuovere manifestazioni celebrative, convegni di studio, conferenze, pubblicazioni, mostre, iniziative storico-culturali e visite ai luoghi dove sono avvenuti eccidi o fatti d’arme più significativi;
c) di promuovere e sostenere iniziative finalizzate a diffondere alle giovani generazioni i valori ispiratori che sottesero al sacrificio di quanti offrirono la vita per la riconquista della libertà;
d) di realizzare attività didattica e progetti per le scuole, di ogni ordine e grado, e per le università, volti a valorizzare e divulgare la conoscenza e la memoria degli eventi che portarono alla liberazione della Toscana dal nazifascismo e alla nascita della democrazia, con il coinvolgimento del Parlamento degli Studenti e dei rappresentanti degli studenti del Senato accademico delle Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena.
2. Il programma delle celebrazioni si compone di due parti:
a) iniziative realizzate direttamente dalla Regione in relazione alla ricorrenza del 70° anniversario della Liberazione della Toscana;
b) iniziative proposte da enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici o privati.
3. Per le annualità 2014 e 2015 le attività per le quali gli articoli 2 e 4 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli), prevedono contributi regionali, sono inserite nell’ambito del programma delle celebrazioni di cui al comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.